1 Der Landrat ist befugt, die Aktivbürgerschaft über die Aufnahme einzelner Grundsätze in die Gesetzgebung abstimmen zu lassen.
2 Das Ergebnis der konsultativen Abstimmung bindet den Landrat bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung.
3 Die Bindung erstreckt sich nicht auf spätere Erlasse, in denen die gleiche Frage aufgegriffen wird.
1 Il Gran Consiglio ha facoltà di consultare i cittadini attivi circa l’introduzione di singoli principi nella legislazione.
2 Il risultato della votazione consultiva vincola il Gran Consiglio
nell’elaborazione della legislazione.
3 Tale vincolo non si estende agli atti normativi successivi in cui sia trattata la medesima questione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.