Die Kantonseinwohner sind Glieder einer öffentlichrechtlich anerkannten Kirche, sofern sie deren Konfession angehören; Übertritt und Austritt haben durch schriftliche Erklärung an den Präsidenten der Kirchgemeinde oder Kapellgemeinde zu erfolgen.
Gli abitanti del Cantone sono membri di una Chiesa riconosciuta quale ente di diritto pubblico se appartengono alla confessione della medesima; il passaggio da una Chiesa all’altra e l’uscita da una Chiesa richiedono una dichiarazione scritta indirizzata al presidente della parrocchia o della cappellania.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.