1 Der Kanton erlässt im Rahmen des Bundesrechts und dieser Verfassung die zur Förderung von Industrie, Gewerbe und Handel erforderlichen Vorschriften.
2 Er kann Anstalten und Werke, die der wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons dienen, unterhalten oder unterstützen.
1 Nei limiti fissati dal diritto federale e dalla presente Costituzione, il Cantone emana le disposizioni necessarie per promuovere l’industria, le arti e mestieri e il commercio.
2 Esso può gestire o sostenere istituti e opere che servano allo sviluppo economico del Cantone.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.