1 Die bisherigen Armengemeinden bleiben bestehen, bis durch das Gesetz eine andere Ordnung eingeführt wird.
2 Sie haben ihre Aufgaben nach den Bestimmungen dieser Verfassung zu erfüllen; Artikel 94 Absatz 3 der bisherigen Verfassung bleibt bis zum Erlass der neuen Gesetzgebung in Kraft.
1 I Comuni di assistenza pubblica ancora esistenti sussistono fintanto che la legge non abbia introdotto un nuovo ordinamento in materia assistenziale.
2 Essi devono adempiere i loro compiti secondo le disposizioni della presente Costituzione; l’articolo 94 capoverso 3 della vecchia Costituzione rimane in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.
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