Die Behörden informieren die Öffentlichkeit rechtzeitig über ihre Ziele und Tätigkeiten.
Le autorità informano il pubblico tempestivamente sui loro obiettivi e sulle loro attività.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.