1 Jedes Mitglied des Kantonsrates, des Regierungsrates und der Gerichte legt vor Amtsantritt den Eid oder das Gelübde ab.
2 Wer den Eid oder das Gelübde nicht ablegt, verzichtet auf das Amt.
1 Ogni membro del Gran Consiglio, ogni membro del Consiglio di Stato e ogni magistrato prestano giuramento o promessa solenne prima di entrare in funzione.
2 Chi non presta giuramento o promessa solenne rinuncia con ciò alla funzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.