1 Jede Person hat die Pflichten zu erfüllen, die ihr durch die Rechtsordnung auferlegt werden.
2 Sie trägt Verantwortung für sich selbst und Mitverantwortung für die Gemeinschaft und die Erhaltung der Lebensgrundlagen.
3 Sie trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.
1 Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli sono imposti dall’ordinamento giuridico.
2 Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della collettività e per la preservazione delle basi vitali.
3 Ognuno contribuisce secondo le sue forze ad adempiere i compiti che si pongono nello Stato e nella società.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.