1 Die Frist zur Einreichung der Unterschriften beträgt ein Jahr seit der amtlichen Veröffentlichung des Begehrens.
2 Der Kantonsrat beschliesst die Annahme oder die Ablehnung der Initiative.
3 Für die Initiative auf Teilrevision der Kantonsverfassung und die Gesetzesinitiative gilt:
1 Il termine per il deposito delle firme è di un anno dalla pubblicazione ufficiale del testo dell’iniziativa.
2 Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.
3 L’iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e l’iniziativa legislativa sottostanno ai principi seguenti:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.