Die Behörden müssen über ihre Tätigkeit ausreichend informieren.
Le autorità sono tenute ad informare in modo sufficiente sulla loro attività.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.