Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

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Art. 144

Die Zweckverbände regeln innert vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung in ihren Verbandsstatuten das Initiativ- und das Referendumsrecht nach Artikel 93 Absatz 2. Bis zu dieser Anpassung gilt für Abstimmungen in Zweckverbänden die bisherige Rechts- und Statutenordnung.

Art. 143

1 I Comuni civili sono retti dal diritto anteriore e, sempre secondo le disposizioni del diritto anteriore, vengono aggregati al loro Comune politico entro quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

2 Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Comuni determinano l’importo a partire dal quale una decisione in materia di spese dev’essere sottoposta a una votazione alle urne (art. 86 cpv. 2).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.