Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 135

1 Diese Verfassung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

2 Die Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich vom 18. April 1869 ist aufgehoben.

Art. 134

1 La decisione di procedere alla revisione totale della Costituzione spetta al Popolo sulla base di un’iniziativa popolare o di una decisione del Gran Consiglio.

2 Nella stessa occasione, il Popolo decide se il progetto di nuova Costituzione dev’essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente eletta dal Popolo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.