Der Kanton sorgt für eine qualitativ hoch stehende Lehre und Forschung an Universität und anderen Hochschulen.
1 Le scuole private che adempiono gli stessi compiti della scuola pubblica dell’obbligo sottostanno all’autorizzazione e alla vigilanza dello Stato.
2 Il Cantone può sostenere le scuole private che forniscono prestazioni d’interesse pubblico.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.