1 Die für die Datenerfassung zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDB überprüfen die Personendatensätze periodisch.
2 Sie nehmen dabei folgende Aufgaben wahr:
3 Die periodische Überprüfung erfolgt spätestens, wenn die folgenden Fristen seit der Erfassung des Objekts oder seit der letzten periodischen Überprüfung abgelaufen sind:
4 Enthält ein Personendatensatz Quellendokumente aus verschiedenen Bereichen, so gilt die kürzere Frist.
1 I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati verificano periodicamente i record di dati personali.
2 Al riguardo, svolgono i compiti seguenti:
3 La verifica periodica è eseguita al più tardi quando sono scaduti i seguenti termini dalla registrazione dell’oggetto o dall’ultima verifica periodica:
4 Se un record di dati personali contiene metadocumenti provenienti da diversi ambiti si applica il termine più breve.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.