1 Fedpol kann den Organisatoren von Sportveranstaltungen empfehlen, gegen Personen Stadionverbote auszusprechen, die sich anlässlich einer Sportveranstaltung innerhalb oder ausserhalb des Stadions gewalttätig verhalten haben. Die Empfehlungen erfolgen unter Angabe der notwendigen Daten nach Artikel 24a Absatz 3 BWIS.
2 Es kann den Polizeibehörden der Kantone beantragen, ein Rayonverbot oder Meldeauflagen zu erlassen.
1 Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all’articolo 24a capoverso 3 LMSI.
2 Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un’area determinata o un obbligo di presentarsi.24
22 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
23 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
24 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.