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1 La Segreteria generale del DDPS sottopone al capo del DDPS almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato 1.
2 L’Aggruppamento Difesa sottopone al capo del DDPS almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato 2.
3 In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP, la Segreteria generale del DDPS propone le corrispondenti modifiche dell’allegato 1 alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
4 In caso di modifica dell’allegato 2 OCSP, l’Aggruppamento Difesa propone le corrispondenti modifiche dell’allegato 2 alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.