1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4 Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.