Sezione 1: Recesso di Stati membri
Ogni Stato membro può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, notificandole per iscritto la propria decisione presso la sede centrale. Il recesso prende effetto alla data in cui è ricevuta la notifica.
Sezione 2: Sospensione di uno Stato membro
- (a)
- Se lo Stato membro contravviene a uno dei suoi obblighi nei confronti dell’Associazione, questa può sospenderlo in seguito a una decisione presa da una maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza del totale dei diritti di voto. Lo Stato membro così sospeso perde automaticamente la sua qualità di Stato membro un anno dopo la data della sua sospensione, salvo che sia adottata, alla stessa maggioranza, una decisione tendente a riabilitarlo.
- (b)
- Durante tale sospensione, lo Stato membro non è autorizzato ad esercitare alcun diritto ai sensi del presente Accordo, salvo quello di recedere, ma rimane vincolato a tutti gli obblighi degli Stati membri.
Sezione 3: Sospensione o cessazione dell’affiliazione alla Banca
Ogni membro che sia sospeso o che cessi d’essere affiliato alla Banca è automaticamente sospeso o, secondo il caso, cessa d’essere affiliato all’Associazione.
Sezione 4: Diritti e doveri dei Governi che cessano d’essere affiliati
- (a)
- Ove un Governo cessi di essere membro, esso non ha alcun diritto ai sensi dei presente Accordo, eccetto quelli conferitigli dall’Articolo X (c); nondimeno, salvo disposizioni contrarie della presente Sezione, rimane responsabile per tutti gli obblighi finanziari da esso sottoscritti nei confronti dell’Associazione, sia in qualità di membro, di mutuatario, di garante o ad altro titolo.
- (b)
- Ove un Governo cessi d’essere membro, l’Associazione e il Governo procedono a una verifica dei conti. Nel caso di tale verifica dei conti, l’Associazione e il Governo possono accordarsi sulle somme che il Governo debba versare a titolo della sua sottoscrizione, come pure sulla data, e la moneta di pagamento. Quando si applichi a uno Stato membro, l’espressione «sottoscrizione» utilizzata ai fini del presente Articolo si riferisce tanto alla sottoscrizione iniziale, quanto a qualsiasi sottoscrizione addizionale di detto Stato membro.
- (c)
- Qualora un siffatto accordo non sia concluso nei sei mesi successivi alla data alla quale il Governo cessa d’essere membro, o alla scadenza di qualsiasi periodo convenuto tra l’Associazione e il Governo, divengono applicabili le disposizioni seguenti:
- (i)
- Il Governo non è più responsabile nei confronti dell’Associazione a titolo della sua sottoscrizione, ma deve versare immediatamente le somme dovute e non pagate alla data in cui abbia cessato d’essere membro e che, secondo l’avviso dell’Associazione, sono necessarie a quest’ultima per adempiere gli impegni che essa aveva a tale data nel quadro delle sue operazioni di finanziamento.
- (ii)
- L’Associazione rimborsa al Governo le somme da esso versate a titolo della sua sottoscrizione o che ne provengano a titolo di rimborso di capitale, che l’Associazione deteneva alla data in cui il Governo ha cessato d’essere membro, salvo nella misura in cui, secondo l’avviso dell’Associazione, detti fondi le siano necessari per adempiere gli impegni che essa aveva a tale data nel quadro delle operazioni di finanziamento.
- (iii)
- L’Associazione rimborsa al Governo una parte proporzionale di tutti i rimborsi a titolo di capitale che essa abbia ricevuto, dopo la data alla quale il Governo abbia cessato d’essere membro, sui mutui accordati anteriormente, salvo che si tratti di mutui per i quali siano state utilizzate risorse supplementari fornite all’Associazione nel quadro di disposizioni che prevedano diritti speciali di liquidazione. Tale parte dev’essere, rispetto all’ammontare globale del capitale di detti mutui, nella stessa relazione in cui si trova la somma totale versata dal Governo a titolo della sua sottoscrizione e non rimborsatagli ai sensi della clausola (ii) di cui sopra rispetto alla somma totale pagata da tutti gli Stati membri a titolo delle loro sottoscrizioni che sia stata utilizzata dall’Associazione o che, secondo l’avviso di quest’ultima, le sia necessaria per adempiere gli impegni che essa aveva nel quadro delle sue operazioni di finanziamento. L’Associazione procede a tali rimborsi mediante versamenti scaglionati man mano che essa riceva rimborsi in capitale, ma a intervalli di almeno un anno. Tali rimborsi sono espressi nelle monete ricevute dall’Associazione che, nondimeno, può, a sua discrezione, effettuare pagamenti nella moneta dello Stato interessato.
- (iv)
- Qualsiasi somma dovuta al Governo a titolo della sua sottoscrizione può rimanere insoluta fintantoché tale Governo o il Governo di qualsiasi territorio che ne dipende, o qualsiasi suddivisione politica o servizio di qualsiasi degli enti precedenti, rimanga responsabile nei confronti dell’Associ azione, quale mutuario o garante; tali somme possono, a scelta dell’Associazione, essere imputate a uno qualsiasi di questi debiti giunti a scadenza.
- (v)
- In nessun modo lo Stato può ricevere ai sensi del capoverso (c) un importo il cui totale ecceda il minore dei due importi seguenti: (a) la somma versata dallo Stato a titolo della sua sottoscrizione o, (b) una percentuale dell’attivo netto dell’Associazione alla data alla quale il Governo cessa d’essere membro, pari alla percentuale dell’ammontare della sua sottoscrizione rispetto al totale delle sottoscrizioni di tutti gli Stati membri.
- (vi)
- Tutti i calcoli necessari per l’applicazione delle presenti disposizioni sono effettuati su di una base determinata ragionevolmente dall’Associazione.
- (d)
- In nessun caso le somme dovute a uno Stato a titolo della presente Sezione sono pagate nei mesi successivi alla data in cui tale Stato cessa d’essere membro. Se, nel corso di questo periodo di sei mesi a contare dalla data alla quale uno Stato cessa d’essere membro dell’Associazione, quest’ultima sospende le proprie operazioni conformemente alle disposizioni della Sezione 5 del presente Articolo, tutti i diritti di detto Governo sono fissati dalle disposizioni di detta Sezione 5 e tale Stato è considerato come membro dell’Associazione ai fini della Sezione 5, ma senza avere diritto di voto.
Sezione 5: Sospensione delle operazioni e verifica degli impegni dell’Associazione
- (a)
- L’Associazione può sospendere temporaneamente le proprie operazioni in seguito a un voto della maggioranza dei Governatori che disponga della maggioranza del totale dei diritti di voto. Dopo la sospensione delle operazioni, l’Associazione cessa ogni attività, eccettuate quelle relative alla realizzazione metodica, alla conservazione e alla salvaguardia dei suoi attivi, come pure all’adempimento dei suoi obblighi. Nell’attesa dell’adempimento finale di tali obblighi e della distribuzione di tali averi, l’Associazione continua ad esistere e tutti i diritti e doveri reciproci dell’Associazione e dei suoi membri, nel quadro del presente Accordo, rimangono intatti; nondimeno, nessuno Stato membro può essere sospeso o può recedere e nessuna ripartizione è effettuata tra i membri, salvo in conformità alle disposizioni della presente Sezione.
- (b)
- Nessuna ripartizione è fatta a favore degli Stati membri a titolo delle loro sottoscrizioni prima che tutti gli obblighi nei confronti dei creditori siano stati adempiuti od abbiano fatto l’oggetto di accantonamenti, e prima che il Consiglio dei Governatori, mediante il voto di una maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza del totale dei diritti di voto, abbia deciso di procedere a tale ripartizione.
- (c)
- Con riserva delle disposizioni precedenti e di qualsiasi stipulazione speciale circa la ripartizione delle risorse supplementari, adottata al momento in cui tali risorse sono state versate all’Associazione, quest’ultima ripartisce i propri attivi tra gli Stati membri, proporzionalmente alle somme che essi avevano versato a titolo della loro sottoscrizione. Ogni ripartizione conforme alle disposizioni precedenti del presente capoverso (c) è subordinata, nel caso di qualsiasi Stato membro, al pagamento previo all’Associazione di tutti i crediti insoluti a carico di detto Stato. Tale ripartizione è effettuata alle date, nelle monete e in forma di denaro o di altri attivi, che l’Associazione ritenga giusti e adeguati. La ripartizione tra i diversi membri non dev’essere necessariamente uniforme per quanto concerne il tipo degli averi distribuiti o delle monete in cui sono espressi.
- (d)
- Ogni Stato membro che riceva attivi ripartiti dall’Associazione in applicazione della presente Sezione o della Sezione 4 è surrogato in tutti i diritti devoluti all’Associazione su tali attivi prima della loro ripartizione.