Sezione 1: Struttura del Fondo
Il Fondo comprende il Consiglio dei governatori, il Consiglio dei direttori esecutivi, il Direttore generale e il personale; comprenderà inoltre un Collegio di consiglieri se il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, deciderà l’applicazione delle disposizioni dell’allegato D.
Sezione 2: Il Consiglio dei governatori
- a)
- Tutti i poteri che, a norma del presente statuto, non sono conferiti direttamente al Consiglio dei governatori, al Consiglio dei direttori esecutivi o al direttore generale, sono devoluti al Consiglio dei governatori. Questo si compone di un governatore e di un supplente per ciascuno degli Stati membri, da essi nominati secondo le rispettive procedure. I governatori e i supplenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori. Nessun supplente è ammesso a votare, tranne in assenza del titolare. Il Consiglio dei governatori sceglie tra i governatori il proprio presidente.
- b)
- Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio dei direttori esecutivi l’esercizio di tutti i propri poteri, tranne di quelli conferiti direttamente allo stesso Consiglio dei governatori ai sensi del presente statuto.
- c)
- Il Consiglio dei governatori si riunisce per propria decisione o per convocazione del Consiglio dei direttori esecutivi. Il Consiglio dei governatori si riunisce quando lo chiedano quindici Stati membri o un gruppo di Stati membri che riunisca un quarto dei voti complessivi.
- d)
- Per ogni riunione del Consiglio dei governatori, il quorum è costituito da una maggioranza di governatori che disponga di almeno i due terzi dei voti complessivi.
- e)
- Ciascun governatore dispone del numero di voti attribuito, a norma della sezione 5 del presente articolo, allo Stato membro che l’ha nominato.
- f)
- Il Consiglio dei governatori può, per regolamento e qualora lo ritenga conforme agli interessi del Fondo, stabilire una procedura che consenta al Consiglio dei direttori esecutivi di ottenere il voto dei governatori senza convocare una riunione del Consiglio dei governatori.
- g)
- Il Consiglio dei governatori e, nei limiti in cui vi è autorizzato, il Consiglio dei direttori esecutivi possono adottare le norme e regolamenti necessari o adeguati per gestire gli affari del Fondo.
- h)
- I governatori e i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere retribuzione dal Fondo, il quale può tuttavia rimborsare loro le spese da essi sostenute, in misura ragionevole, per partecipare alle riunioni.
- i)
- Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei direttori esecutivi e dei loro supplenti ed il trattamento e le clausole contrattuali del Direttore generale.
- j)
- Il Consiglio dei governatori e il Consiglio dei direttori esecutivi possono costituire tutti i comitati che ritengano utili. La composizione di questi non è necessariamente limitata ai governatori, ai direttori esecutivi ed ai loro supplenti.
Sezione 3: Il Consiglio dei direttori esecutivi
- a)
- Il Consiglio dei direttori esecutivi è responsabile della gestione generale del Fondo; a tale scopo, esercita tutti i poteri delegatigli dal Consiglio dei governatori.
- b)4
- Fatto salvo quanto disposto dal comma c), il Consiglio dei direttori esecutivi si compone di venti direttori esecutivi eletti dagli Stati membri ed è presieduto dal Direttore generale.
- c)5
- Ai fini di ogni elezione ordinaria di direttori esecutivi, il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, può aumentare o ridurre il numero di direttori esecutivi di cui alla sezione 3, comma b).
- d)6
- Le elezioni dei direttori esecutivi hanno luogo ogni due anni a norma delle disposizioni adottate dal Consiglio dei governatori. Tali disposizioni includono un limite del numero di voti complessivi che più di un membro può esprimere per lo stesso candidato.
- e)7
- Ciascun direttore esecutivo nomina un supplente avente pieni poteri di agire al suo posto in sua assenza, fermo restando che il Consiglio dei governatori può adottare disposizioni che permettono a un direttore esecutivo di nominare due supplenti in quanto eletto da un numero Stati membri maggiore di quello specifico. Se queste disposizioni sono adottate, possono essere modificate solo in occasione dell’elezione ordinaria dei direttori esecutivi e obbligano un direttore esecutivo che nomina i due supplenti a designare:
- i)
- quale dei due supplenti ha pieni poteri di agire al suo posto e in sua assenza se entrambi i supplenti sono presenti; e
- ii)
- quale dei due supplenti esercita i suoi poteri ai sensi del comma f). Quando sono presenti alle riunioni i direttori esecutivi che li hanno nominati, i supplenti possono partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.
- f)8
- I direttori esecutivi restano in funzione sino all’elezione dei loro successori. Se il posto di un direttore esecutivo diviene vacante più di novanta giorni prima dello scadere del suo mandato, per il periodo rimanente eleggono un altro direttore esecutivo gli Stati membri che avevano eletto quello precedente. L’elezione avviene a maggioranza dei voti espressi. Sinché resta vacante il posto, il supplente del precedente direttore esecutivo ne esercita i poteri, eccettuato quello di nominare un supplente.
- g)
- Il Consiglio dei direttori esecutivi siede in permanenza presso la sede del Fondo e si riunisce con la frequenza necessaria per gestirne gli affari.
- h)
- Per ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi, il quorum è costituito da una maggioranza di direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei voti complessivi.
- i)9 i) Ciascun direttore esecutivo dispone del numero di voti con i quali è stato eletto.
- ii)
- Quando si applichino le disposizioni del presente articolo, sezione 5, comma b), va aumentato o diminuito di conseguenza il numero di voti di cui avrebbe disposto un direttore esecutivo. Ciascun direttore esecutivo deve esprimere in blocco i voti di cui dispone.
- iii)
- Qualora, ai sensi dell’articolo XXVI, sezione 2, comma b) venga revocata la sospensione dei diritti di voto di uno Stato membro, il suddetto Stato può convenire con tutti gli altri Stati membri che abbiano eletto un direttore esecutivo che tutti i voti attribuitigli siano espressi da tale direttore esecutivo, con la riserva che, qualora durante il periodo di sospensione non si sia tenuta nessuna elezione ordinaria di direttori esecutivi, il direttore esecutivo alla cui elezione lo Stato membro aveva partecipato prima di essere sospeso dai diritti di voto, o il suo successore eletto secondo quanto disposto al paragrafo 3, comma c) numero i) dell’allegato L o del comma f precedente, sarà abilitato ad esprimere i voti attribuiti allo Stato membro suddetto. Si assume che lo Stato membro abbia partecipato all’elezione del direttore esecutivo abilitato ad esprimere i voti attribuiti allo Stato membro suddetto.
- j)10
- Il Consiglio dei governatori adotta norme che consentano a uno Stato membro d’inviare un rappresentante a ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi in cui si esamini una domanda presentata da questo stesso Stato membro o una questione che lo riguardi in particolare.
Sezione 4: Il Direttore generale e il personale
- a)
- Il Consiglio dei direttori esecutivi sceglie un Direttore generale, che non è né un governatore né un direttore esecutivo del Fondo. Il Direttore generale presiede le riunioni del Consiglio dei direttori esecutivi, senza partecipare alle votazioni, ma ha voto preponderante quando non vi sia maggioranza; può partecipare alle riunioni del Consiglio dei governatori, ma senza diritto di voto. Le funzioni del Direttore generale cessano quando decida in tal senso il Consiglio dei direttori esecutivi.
- b)
- Il Direttore generale è a capo dei servizi del Fondo e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del Consiglio dei direttori esecutivi. Sotto il controllo generale del Consiglio dei direttori esecutivi, è responsabile dell’organizzazione dei servizi e della nomina e revoca dei funzionari del Fondo.
- c)
- Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale hanno doveri soltanto nei confronti del Fondo: ogni Stato membro deve rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e astenersi da qualsiasi iniziativa intesa a influire sul personale del Fondo nell’esercizio di queste sue funzioni.
- d)
- Nel nominare il personale, fatto salvo l’interesse primario di assicurare al Fondo i contributi più efficaci e competenti sotto il profilo tecnico, il Direttore generale deve tenere nella debita considerazione l’importanza di procedere alle assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile.
Sezione 5: I voti
- a)11
- Il numero totale dei voti attribuiti a ogni Stato membro corrisponde alla somma dei suoi voti di base e dei suoi voti per ogni parte di capitale detenuta.
- i)
- Il numero di voti di base assegnato a ogni Stato membro corrisponde al risultato di un’equa ripartizione tra tutti gli Stati membri del 5,502 per cento della somma complessiva dei voti di tutti gli Stati membri, fermo restando che non esistono voti di base frazionari.
- ii)
- Il numero di voti per ogni parte di capitale detenuta assegnato a ogni Stato membro corrisponde alla cifra risultante dall’attribuzione di un voto per ogni frazione della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.
- b)
- Quando si deve procedere a votazione a norma dell’articolo V, sezioni 4 o 5, ciascuno Stato membro dispone del numero di voti al quale ha diritto ai sensi del precedente comma a), numero che viene modificato:
- i)
- aggiungendo un voto per ogni frazione equivalente a quattrocentomila diritti speciali di prelievo dell’importo netto delle vendite della sua moneta, depositata sul Conto delle risorse generali, effettuate sino alla data della votazione;
- ii)
- oppure sottraendo un voto per ogni frazione equivalente a quattrocentomila diritti speciali di prelievo dell’importo netto degli acquisti da esso effettuati, sino alla data della votazione, in virtù dell’articolo V, sezione 3, commi b) e f);
- fermo restando che né gli acquisti netti né le vendite nette possono superare in qualsiasi momento un importo pari alla quota dello Stato membro interessato.
- c)
- Tranne nei casi esplicitamente previsti, tutte le decisioni del Fondo sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
Sezione 6: Riserve, distribuzione del reddito netto e investimenti
- a)
- Il Fondo determina ogni anno la parte del suo reddito netto da destinare alla riserva generale o alla riserva speciale e la parte eventualmente da distribuire.
- b)
- Il Fondo può servirsi della riserva speciale per ogni scopo previsto per i fondi della riserva generale, tranne che per la distribuzione.
- c)
- In caso di distribuzione del reddito di un anno, questa viene effettuata tra tutti gli Stati membri in proporzione delle rispettive quote.
- d)
- A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere in qualsiasi momento di distribuire una qualsiasi parte della riserva generale. Ogni distribuzione di questo tipo viene effettuata tra tutti gli Stati membri in proporzione delle rispettive quote.
- e)
- I versamenti di cui ai precedenti commi c) e d) vengono effettuati in diritti speciali di prelievo, fermo restando che il Fondo o lo Stato membro può decidere che il pagamento avvenga nella valuta dello Stato membro interessato.
- f) i) Ai fini dell’applicazione del presente comma f), il Fondo può aprire un Conto degli investimenti, i cui attivi sono distinti da quelli degli altri conti del Conto generale.
- ii)
- Ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), il Fondo può decidere di trasferire sul Conto degli investimenti una parte dell’incasso della vendita d’oro; inoltre, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, può decidere di trasferire sul Conto degli investimenti, ai fini di investimenti immediati, le valute depositate sul Conte delle risorse generali. L’ammontare di tali trasferimenti non può essere superiore all’importo totale, al momento della decisione, della riserva generale e della riserva speciale.
- iii)12
- Il Fondo può utilizzare la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti per effettuare gli investimenti che decide conformemente alle norme e regolamenti adottati dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Le norme e i regolamenti adottati in virtù della presente disposizione devono essere conformi alle disposizioni dei numeri vii), viii) e ix).
- iv)13
- Il Conto degli investimenti viene chiuso in caso di liquidazione del Fondo. Lo si può chiudere, o si può ridurre l’ammontare degli investimenti, prima della liquidazione per decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.
- v)
- Il Fondo può utilizzare la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti per procurarsi le valute necessarie per coprire le spese inerenti alla gestione degli affari del Fondo.
- vi)
- Il Conto degli investimenti viene chiuso in caso di liquidazione del Fondo. Lo si può chiudere, o si può ridurre l’ammontare degli investimenti, prima della liquidazione per decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Con la medesima maggioranza, il Fondo adotta norme e regolamenti per l’amministrazione del Conto degli investimenti, in compatibilità con le disposizioni dei numeri vii), viii) e ix) qui di seguito.
- vii)
- Nel caso che si chiuda il Conto degli investimenti a seguito della liquidazione del Fondo, gli attivi ivi depositati vengono distribuiti in conformità delle disposizioni dell’allegato K, restando inteso che la parte di tali attivi corrispondente alla percentuale degli attivi trasferiti sul Conto ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene considerata a titolo di attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti e viene distribuita in conformità delle disposizioni dell’allegato K, comma 2 a) ii).
- viii)
- Nel caso che si chiuda il Conto degli investimenti prima della liquidazione del Fondo, la parte degli attivi ivi depositati corrispondente alla percentuale degli attivi trasferiti su tale Conto ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene trasferita sul Conto speciale dei versamenti, se non lo si sia chiuso, mentre il saldo degli attivi depositati sul Conto degli investimenti viene trasferito sul Conto delle risorse generali, per impiego immediato in operazioni e transazioni.
- ix)
- Nel caso che il Fondo riduca l’ammontare degli investimenti, la frazione della riduzione corrispondente alla parte degli attivi trasferiti sul Conto degli investimenti ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene trasferita sul Conto speciale dei versamenti, se non lo si sia chiuso, mentre il saldo della riduzione viene trasferito sul Conto delle risorse generali, per impiego immediato in operazioni e transazioni.
Sezione 7: Pubblicazione di relazioni
- a)
- Il Fondo pubblica una relazione annuale nella quale presenta la sua situazione contabile dopo verifica; inoltre, a intervalli massimi di un trimestre, pubblica la ricapitolazione delle sue operazioni e transazioni e delle sue disponibilità in diritti speciali di prelievo, in oro e in valute degli Stati membri.
- b)
- Il Fondo può pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per conseguire i suoi obiettivi.
Sezione 8: Comunicazione della posizione del Fondo agli Stati membri
In qualsiasi momento, il Fondo può render nota ufficiosamente a uno Stato membro la propria posizione su ogni problema che sorga nell’applicazione del presente statuto. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere di pubblicare una relazione, indirizzata a uno Stato membro, sulla situazione monetaria o economica di questo e sui relativi sviluppi, se essi tendano direttamente a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti degli Stati membri. Lo Stato membro destinatario ha il diritto di farsi rappresentare in conformità del presente articolo, sezione 3, comma j). Il Fondo non pubblica relazioni che implichino modifiche della struttura essenziale dell’organizzazione economica degli Stati membri.14