Jede Vertragspartei hält alle schriftlichen Verpflichtungen ein, die sie spezifisch in Bezug auf eine Investitionen auf ihrem Hoheitsgebiet eines Investors der anderen Vertragspartei eingegangen ist.
Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi specificamente assunti per scritto per quanto concerne l’investimento di un investitore dell’altra Parte contraente sul proprio territorio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.