1. Jede Vertragspartei garantiert den Investoren der anderen Vertragspartei den unverzüglichen Transfer in einer frei konvertierbaren Währung von Beträgen im Zusammenhang mit einer Investition, insbesondere von:
2. Transfers einer Währung werden zu dem am Tag des Transfers auf dem Markt geltenden Wechselkurs vorgenommen.
1. Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investimento, segnatamente:
2. I trasferimenti di moneta sono effettuati al tasso di cambio di mercato applicato il giorno del trasferimento.
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