(1) Jede Vertragspartei gewährt Investoren der anderen Vertragspartei den unverzüglichen Transfer in einer frei konvertierbaren Währung von Zahlungen im Zusammenhang mit einer Investition, insbesondere von:
(2) Jeder Transfer gemäss diesem Abkommen erfolgt zu dem am Tag des Transfers am Markt geltenden Wechselkurs für Spotgeschäfte in der zu transferierenden Währung. Gibt es keinen Devisenmarkt, so gilt – je nachdem, was für den Investor günstiger ist – der letztgültige Kurs für in das Gastland gerichtete Direktinvestitionen oder der letztgültige Kurs für die Umrechnung von Devisen in Sonderziehungsrechte.
(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi relativi a un trasferimento, segnatamente:
(2) I trasferimenti secondo il presente Accordo sono effettuati al tasso di cambio del mercato del giorno del trasferimento per quanto riguarda le transazioni in contanti effettuate nella valuta da trasferire. In caso di assenza di mercato del cambio, il tasso utilizzato è quello più recente applicato agli investimenti nazionali o il tasso di cambio più recente per la conversione della valuta in diritti speciali di prelievo, a dipendenza del tasso più favorevole per l’investitore.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.