Jede Vertragspartei fördert auf ihrem Gebiet nach Möglichkeit Investitionen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei und lässt diese Investitionen in Übereinstimmung mit ihren Gesetzen, Verordnungen und übrigen Rechtsvorschriften zu.
Nei limiti delle sue possibilità, ciascuna Parte Contraente promuove, sul suo territorio, gli investimenti di cittadini o società dell’altra Parte Contraente e ammette detti investimenti conformemente alle disposizioni delle sue leggi, delle sue ordinanze e dei suoi regolamenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.