Jede Vertragspartei fördert, soweit dies möglich ist, auf ihrem Hoheitsgebiet Investitionen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der andern Vertragspartei und lässt solche Investitionen gemäss der geltenden Gesetzgebung zu.
Ogni Parte Contraente incoraggerà per quanto possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte e ammetterà tali investimenti conformemente alla propria legislazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.