Die Bestimmungen dieses Abkommens sind auf Investitionen anwendbar, die vor oder nach seiner Inkraftsetzung auf dem Gebiet einer Vertragspartei durch Investoren der anderen Vertragspartei getätigt worden sind.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati nella zona di una Parte contraente dagli investitori dell’altra Parte contraente prima o dopo la data d’entrata in vigore del presente Accordo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.