Jede Vertragspartei erfüllt zu jedem Zeitpunkt alle Verpflichtungen, die sie hinsichtlich Investitionen durch Investoren der anderen Vertragspartei eingegangen ist.
Ciascuna Parte contraente rispetta in ogni momento i propri impegni nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.