(1) Dieses Abkommen bleibt für eine anfängliche Dauer von zehn Jahren in Kraft und danach für eine unbestimmte Zeit, es sei denn, es wird gemäss Absatz (2) dieses Artikels beendet.
(2) Jede Partei kann dieses Abkommen mit einer Frist von zwölf Monaten durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei auf das Ende der zehnjährigen Anfangsdauer oder auf irgendeinen Zeitpunkt danach beenden.
(3) Auf Investitionen, die vor der Beendigung dieses Abkommens getätigt wurden, bleiben dessen Bestimmungen während weiteren zehn Jahren ab dem Tag der Beendigung anwendbar.
(1) Il presente Accordo ha effetto per un periodo iniziale di dieci anni e resta in vigore a tempo indeterminato dopo lo scadere di tale termine, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo (2).
(2) Alla fine del periodo iniziale di dieci anni o a qualsiasi altra data successiva, ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo con preavviso scritto di dodici mesi all’altra Parte.
(3) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni di quest’ultimo rimangono applicabili per un periodo di dieci anni dalla data di scadenza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.