(1) Das vorliegende Abkommen tritt am Tage in Kraft, an dem sich die beiden Regierungen mitteilen, dass die verfassungsmässigen Vorschriften für den Abschluss und das Inkrafttreten von internationalen Abkommen erfüllt sind, und gilt für die Dauer von zehn Jahren. Wird es nicht durch schriftliche Anzeige sechs Monate vor Ablauf dieses Zeitraumes gekündigt, verlängert sich seine Laufzeit um jeweils wietere fünf Jahre.
(2) Im Falle der Kündigung dieses Abkommens werden für Investitionen, die vor seiner Kündigung getätigt wurden, die in den Artikeln 1 bis 11 enthaltenen Bestimmungen noch während der Dauer von zehn Jahren angewandt.
(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui ciascun Governo avrà notificato all’altro l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà valido per un periodo di dieci anni. Si avrà per rinnovato negli stessi termini per un periodo di cinque anni e così di seguito, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi prima della scadenza.
(2) In caso di denunzia, le disposizioni previste negli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della denunzia medesima.
Fatto a Berna, il 28 ottobre 1991, in quattro esemplari originali, di cui due in francese e due in portoghese, tutti i testi facenti parimenti fede.
Per il Franz Blankart | Per il Governo Jorge Carlos A. Fonseca |
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.