Jede Vertragspartei gewährleistet die Einhaltung der durch sie eingegangenen Verpflichtungen hinsichtlich Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei.
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunziato per scritto sei mesi prima della scadenza di questo termine, è considerato come rinnovato alle stesse condizioni per una durata di due anni e così di seguito.
(2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per una durata di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia.
Fatto a Bridgetown, il 29 marzo 1995, in quattro originali, di cui due in lingua francese e due in lingua inglese, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Rolf Jeker | Per il Billie Miller |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.