Die Mehrheit der Schiedsrichter muss anderen Staaten als demjenigen, der Streitpartei ist, und als demjenigen, dessen Angehöriger Streitpartei ist, angehören; diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen den Einzelschiedsrichter oder alle Mitglieder des Gerichts ernennen.
Gli arbitri, componenti della maggioranza, devono essere cittadini di Stati diversi da quello contraente che è Parte nella controversia e da quello contraente il cui cittadino è Parte della controversia; tuttavia questa disposizione non si applica se le Parti, di comune intesa designano l’arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale.
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