(1) Die Benennung gelten für sechs Jahre und können erneuert werden.
(2) Im Falle des Todes oder Rücktritts einer Person, die in einem der beiden Verzeichnisse geführt ist, kann die Stelle, die sie benannt hat, für die verbleibende Amtszeit einen Nachfolger benennen.
(3) Die in die Verzeichnisse aufgenommenen Personen werden darin bis zur Benennung ihrer Nachfolger geführt.
1) La designazione è fatta per un periodo di sei anni ed è rinnovabile.
2) In caso di decesso o di dimissioni di una persona menzionata negli elenchi, l’autorità che l’ha nominata ha la facoltà di designare un supplente per il resto del mandato.
3) Le persone menzionate negli elenchi sono cancellate solo all’atto della designazione del rispettivo successore.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.