(1) Ziel dieses Abkommens ist es, einen Rahmen für den Dialog über die internationale Zusammenarbeit zu schaffen.
(2) Die Parteien fördern im Rahmen ihrer jeweiligen innerstaatlichen Gesetzgebung die Durchführung von Projekten der humanitären, technischen und finanziellen Hilfe in Simbabwe. Diese Projekte sollen dazu beitragen, die Lebensbedingungen und die Sicherheit der Menschen nachhaltig zu verbessern, die Armut verletzlicher Bevölkerungsschichten der simbabwischen Gesellschaft zu lindern und die demokratische Entwicklung, den Frieden, die Einhaltung der Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu fördern.
(3) Die im Rahmen dieses Abkommens durchgeführten Projekte richten sich soweit wie möglich nach den Grundsätzen der Busan-Partnerschaft für wirksame Entwicklungszusammenarbeit.
(1) Obiettivo del presente Accordo è definire un quadro regolatorio per il dialogo sulla cooperazione internazionale.
(2) Nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali, le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione di progetti di assistenza umanitaria, tecnica e finanziaria nello Zimbabwe. Tali progetti hanno lo scopo di contribuire a migliorare in modo sostenibile le capacità di sostentamento e la sicurezza della popolazione e ad alleviare la povertà delle fasce più deboli della società zimbabwana, nonché a promuovere lo sviluppo democratico, la pace, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.
(3) I progetti realizzati sotto l’egida del presente Accordo devono, entro i limiti del possibile, essere conformi ai principi del Partenariato di Busan per una cooperazione allo sviluppo efficace.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.