Die Bestimmungen zwei‑ oder mehrseitiger Abkommen, die eine der Vertragsparteien mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen abschliessen sollte, werden, wenn sie günstiger sind, anstelle der Bestimmungen dieses Abkommens angewendet.
Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che una Parte contraente dovesse conchiudere con Stati terzi o con organizzazioni internazionali s’applicheranno, qualora risultassero più favorevoli, in luogo delle disposizioni del presente Accordo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.