Nel quadro della azioni di cooperazione tecnica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese. Per principio, le spese pagabili in moneta pakistana saranno assunte dal Governo del Pakistan.
1. Il Consiglio federale svizzero si obbliga a:
- (i)
- pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione dei periti messi a disposizione dal Governo svizzero;
- (ii)
- assumere le spese di viaggio dalla Svizzera al Pakistan e ritorno per i detti periti;
- (iii)
- assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nel Pakistan;
- (iv)
- assumere le spese di dimora, di formazione e di viaggio dalla Svizzera al Pakistan dei cittadini pakistani invitati in Svizzera per ricevere una formazione, sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
2. Il Governo della Repubblica islamica del Pakistan si obbliga a:
- (i)
- pagare gli stipendi del personale pakistano;
- (ii)
- fornire il materiale ottenibile nel Paese;
- (iii)
- pagare una indennità giornaliera di RS. 25.–, come partecipazione alla pigione. Nessuna indennità, totale o parziale, sarà pagata se e fino a quando l’abitazione sarà messa a disposizione dal Governo;
- (iv)
- pagare un’indennità giornaliera di RS. 12.50, per ogni giorno intero trascorso fuori del domicilio professionale durante viaggi di servizio nell’interno del paese, in più del rimborso delle spese effettive di viaggio. Per contro, nessun mezzo di trasporto sarà messo a disposizione per il percorso dall’abitazione all’ufficio e ritorno;
- (v)
- assicurare il trasporto gratuito dei periti e delle loro famiglie (nel senso delle prescrizioni del Governo del Pakistan) e dei loro effetti personali, dal porto di sbarco al luogo di lavoro, e viceversa. Le spese di trasporto degli effetti personali comprenderanno le spese di sbarco e imbarco e altre spese eventuali, eccettuate quelle di detenzione delle merci, di sdoganamento e di manipolazione;
- (vi)
- provvedere agli uffici necessari, come anche ai servizi di segreteria e di personale locale;
- (vii)
- pagare gli stipendi ai borsisti impiegati nelle organizzazioni governative o semigovernative, invitati nella Svizzera, sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
- (viii)
- accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Pakistan per i periti e le loro famiglie;
- (ix)
- rilasciare un certificato di missione, che assicuri loro completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del proprio compito;
- (x)
- assumere la responsabilità dei danni che cagionerebbero nell’adempimento della loro missione, salvo che i danni siano stati cagionati intenzionalmente o che risultino da una negligenza grave;
- (xi)
- garantire la loro sicurezza;
- (xii)
- considerare gli specialisti svizzeri e le loro famiglie, messi a disposizione in virtù del presente accordo, come «personale privilegiato» nel senso dei «Model Rules for Customs concession to privileged personnel arriving under various foreign aid programmes or projects», stabilite nell’ordinanza del «Central Board of Revenue, Gouvernement of Pakistan» del 18 aprile 1963;
- (xiii)
- esonerare i periti svizzeri da qualsiasi tassazione e altri oneri fiscali per gli stipendi pagati da parte svizzera.