In allen andern Fällen werden die beiden Vertragsparteien auf die erwähnten Personen sowie auf deren Vermögen und Guthaben die gleichen Bestimmungen anwenden, wie sie für die Techniker der Organisation der Vereinten Nationen und ihrer Spezialorganisationen gelten.
In tutti gli altri casi, le Parti Contraenti applicano alle persone su indicate, come anche ai loro beni ed averi, le disposizioni di cui fruisce il personale tecnico dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.