5.1. Die Bestimmungen dieses Abkommens sind anwendbar:
5.2. Der schweizerischen Vertragspartei steht es offen, die Durchführung ihrer Verpflichtungen einer ausführenden Agentur zu übertragen.
5.3. Die Bestimmungen dieses Abkommens sind ebenfalls anwendbar auf Einsätze der schweizerischen Katastrophen- und Humanitären Hilfe, welche in Not- und Katastrophenfällen geleistet werden.
5.1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
5.2. La Parte svizzera ha la facoltà di affidare l’attuazione dei suoi impegni a un organismo esecutivo.
5.3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimenti agli interventi in situazioni di emergenza e alle operazioni di soccorso e di aiuto umanitario condotte dalla Svizzera nell’Azerbaigian in caso di catastrofi umanitarie.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.