Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Abkommens ist die FAO befugt, den in Entwicklung befindlichen Mitgliedstaaten und assoziierten Mitgliedern der FAO (nachstehend «die Empfängerregierungen» genannt) Hilfe zu leisten bei der Durchführung genehmigter Programme und Vorhaben, welche in den der FAO gemäss ihrer Gründungsakte zugewiesenen Verantwortungsbereich fallen.
Fatti salvi i disposti del presente accordo, la FAO è autorizzata ad accettare di fornire un’assistenza ai propri Stati membri e Membri associati in via di sviluppo (qui di seguito semplicemente detti «governi beneficiari») per la messa in opera di programmi e progetti accettati rientranti nel settore di responsabilità assegnato alla FAO dal suo atto istitutivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.