Die Bezahlung der Schulden nach Artikel 2 und 3 sowie der Zinsen und Amortisationen erfolgt in frei konvertierbaren Schweizerfranken an die schweizerischen Gläubiger.
Il pagamento del debito secondo gli articoli 2 e 3, nonché quello degli interessi ed ammortamenti, andrà fatto, ai creditori svizzeri, in franchi svizzeri liberamente convertibili.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.