1. Die Schweiz gewährt Kroatien einen nicht rückzahlbaren Beitrag zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten innerhalb der erweiterten EU in Höhe von bis zu 45 000 000 Franken (fünfundvierzig Millionen Franken), der für einen Verpflichtungszeitraum ab der Genehmigung durch das Schweizerische Parlament vom 11. Dezember 2014 bis zum Ablauf der Rechtsgültigkeit des Beitrags am 31. Mai 2017 und einen Auszahlungszeitraum von bis zu zehn Jahren ab der Genehmigung des Beitrags durch das Schweizerische Parlament bereitgestellt wird.
2. Die Schweiz akzeptiert definitive Projektvorschläge gemäss Anhang 2 Kapitel 2 für die Verpflichtung von Mitteln bis vier Monate vor Ablauf des Verpflichtungszeitraums.
3. Mittel, die nicht während des Verpflichtungszeitraums zugewiesen werden, sind für das schweizerisch-kroatische Zusammenarbeitsprogramm nicht mehr verfügbar.
1. La Svizzera concede alla Croazia, in vista della riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata, un contributo non rimborsabile di un importo sino a 45 000 000 di franchi (quarantacinque milioni di franchi svizzeri) per un periodo di stanziamento compreso tra la data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero, vale a dire l’11 dicembre 2014, e la scadenza del periodo di validità della base legale su cui si fonda il contributo, ossia il 31 maggio 2017, e un periodo di erogazione di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero.
2. La Svizzera accetta le proposte finali per i progetti secondo l’Appendice 2 capitolo 2 presentate per lo stanziamento di fondi fino a quattro mesi prima della scadenza del periodo di stanziamento.
3. I fondi non stanziati durante il periodo di stanziamento non saranno più a disposizione per il programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.