1. Jede Änderung dieses Rahmenabkommens erfolgt schriftlich und im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien; dies gilt auch für zusätzliche Mittelzuweisungen nach Artikel 10 Absatz 6.
2. Unbeschadet von Absatz 1 kann die länderspezifische Vereinbarung von den zuständigen Behörden nach Artikel 6 im gegenseitigen Einvernehmen durch einen Briefwechsel geändert werden.
1. Qualsiasi modifica del presente Accordo quadro richiede la forma scritta e il consenso di entrambe le Parti, compreso lo stanziamento di fondi supplementari ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 6.
2. In deroga al paragrafo 1 l’accordo specifico per il Paese può essere modificato con il consenso delle autorità competenti di cui all’articolo 6 mediante uno scambio di lettere.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.