Die Schweizerische Regierung verpflichtet sich, nach Massgabe der an die schweizerischen Gläubiger geleisteten Zahlungen, der Caja den Kredit nach Artikel 2 dieses Abkommens frei zur Verfügung zu stellen.
Zu diesem Zweck wird zugunsten der Caja bei der Schweizerischen Nationalbank in Zürich ein Konto «C1» eröffnet.
Il Governo svizzero si impegna a mettere a libera disposizione della Cassa, nella misura dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri, i crediti previsti nell’articolo 2 del presente Accordo. A tale scopo, sarà aperto un conto «C 1» presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, in favore della Cassa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.