a) Die Eidgenossenschaft stellt dem Fonds einen Betrag von 30 000 000 Schweizerfranken (im folgenden «der Beitrag» genannt) gemäss dem folgenden Verfahren zur Verfügung.
b) Alle der Bank zufliessenden Gelder aus Rückzahlungen von Darlehen oder andern rückzahlbaren Hilfsleistungen, die aus dem Beitrag finanziert wurden, sowie alle Erträge aus diesem – ausgenommen Dienstleistungsgebühren im Sinne von Artikel 6 – sind als Bestandteile des Fonds zu betrachten und zur weitern Verwendung gemäss dem vorliegenden Abkommen bestimmt.
a) La Confederazione mette a disposizione del Fondo, secondo le modalità stipulate qui di seguito, una somma di 30 milioni di franchi svizzeri (appresso «Contributo»).
b) Tutti i fondi ricevuti dalla Banca in rimborso di quote di mutui o di altre prestazioni rimborsabili finanziate dalla Confederazione, come anche tutti i redditi prodotti dal Contributo, eccettuata la provvigione di servizio di cui all’articolo 6, sono parte integrante delle risorse del Fondo e sono disponibili per un nuovo impiego conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.