a. Die Eidgenossenschaft stellt dem Schweizerischen Fonds einen Betrag von 12 000 000 Schweizerfranken (im folgenden «der Beitrag» genannt) nach dem folgenden Verfahren zur Verfügung.
b. Alle dem Schweizerischen Fonds zufliessenden Gelder aus Rückzahlungen von Darlehen oder anderen rückzahlbaren Hilfeleistungen, die aus dem Beitrag finanziert wurden, sowie alle Erträge aus diesem – ausgenommen Dienstleistungsgebühren im Sinne von Artikel 6 – sind als Bestandteile des Schweizerischen Fonds zu betrachten und zur weiteren Verwendung nach dem vorliegenden Abkommen bestimmt.
a. La Confederazione mette a disposizione del Fondo svizzero, secondo le modalità stipulate qui di seguito, una somma di dodici (12) milioni di franchi svizzeri (qui di seguito detto Contributo).
b. Tutti i fondi ricevuti dal Fondo Svizzero in rimborso di parti di mutui o di altre prestazioni rimborsabili finanziate con il Contributo, come anche tutti i redditi prodotti dal Contributo, eccettuata la commissione di servizio di cui all’articolo 6, sono parte integrante delle risorse del Fondo Svizzero e sono disponibili per un nuovo impiego conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.