1. Das Direktorium tritt so oft zusammen, als es die Geschäfte des Fonds erfordern. Der Präsident beruft eine Sitzung des Direktoriums ein, sobald dies vier Direktoren verlangen.
2. Für die Beschlussfähigkeit des Direktoriums ist die Anwesenheit einer Mehrheit aller Direktoren erforderlich, die über mindestens drei Viertel der Gesamtstimmenzahl der Teilnehmer verfügen muss.
1) Il Consiglio d’amministrazione si riunisce quando gli affari del Fondo lo esigono. Il presidente convoca le riunioni ogni qualvolta queste sono domandate da quattro amministratori.
2) Il quorum per le riunioni del Consiglio d’amministrazione è costituito dal numero degli amministratori rappresentante i tre quarti almeno del totale dei diritti di voto dei partecipanti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.