Organe des Fonds sind der Gouverneursrat, das Direktorium und der Präsident. Der Fonds setzt zur Ausübung seiner Tätigkeit die Beamten, Angestellten, die Organisation, die Dienstleistungen und Einrichtungen der Bank ein; stellt das Direktorium einen zusätzlichen Bedarf an Personal fest, so stellt der Präsident nach Artikel 30 Absatz 4 (v) solches Personal für den Fonds ein.
Sono organi del Fondo: un Consiglio dei governatori, un Consiglio d’amministrazione e un Presidente. Il Fondo, nel perseguimento dei propri fini, si avvale dei funzionari ed impiegati della Banca, nonché dell’organizzazione di questa, dei suoi servizi e dei suoi impianti, e, qualora il Consiglio d’amministrazione reputi necessario del personale supplementare, di detto personale, assunto dal Presidente giusta l’alinea quinto del paragrafo 4 dell’articolo 30.
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