Ist die Genehmigung oder Annahme eines Mitglieds erforderlich, bevor die Bank eine Handlung vornehmen kann, so gilt ausser im Fall des Artikels 56 diese Genehmigung oder Annahme als erfolgt, sofern nicht das Mitglied innerhalb einer angemessenen Frist, welche die Bank bei der Notifikation der geplanten Handlung an das Mitglied festsetzt, Einspruch erhebt.
Ogniqualvolta sia richiesta l’approvazione di un qualsiasi membro prima che un atto possa essere eseguito dalla Banca, ad eccezione di quanto stabilito all’articolo 56 del presente Statuto, si presume che l’accettazione sia stata data a meno che il membro presenti un’obiezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Banca nel notificare al membro l’atto proposto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.