(1) Alle Fragen bezüglich der Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, die zwischen einem Mitglied und der Bank oder zwischen Mitgliedern der Bank auftreten, werden dem Direktorium zur Entscheidung vorgelegt. Besitzt keiner der Direktoren die Staatsangehörigkeit eines Mitglieds, das von der zur Beratung stehenden Frage besonders betroffen ist, so hat dieses Mitglied während dieser Beratung ein Recht auf direkte Vertretung in der Sitzung des Direktoriums. Der Vertreter dieses Mitglieds hat jedoch kein Stimmrecht. Das Vertretungsrecht wird vom Gouverneursrat geregelt.
(2) Hat das Direktorium eine Entscheidung nach Absatz 1 gefällt, so kann jedes Mitglied verlangen, dass die Frage an den Gouverneursrat verwiesen wird; dessen Entscheidung ist endgültig. Bis zur Entscheidung des Gouverneursrats kann die Bank, soweit sie dies für erforderlich hält, auf der Grundlage der Entscheidung des Direktoriums handeln.
(1) Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Statuto, che sorga tra un membro e la Banca o tra i membri della Banca, è sottoposta alla decisione del Consiglio di Amministrazione. Un membro che sia particolarmente coinvolto in una questione all’esame del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di essere rappresentato direttamente nella riunione in cui la questione viene esaminata se in quel Consiglio non c’è nessun Amministratore della sua nazionalità. Il rappresentante di tale membro non ha, comunque, potere di voto. Tale diritto di essere rappresentati è regolamentato dal Consiglio dei Governatori.
(2) In qualsiasi caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi membro può chiedere che la questione venga sottoposta all’esame del Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In pendenza di tale decisione, la Banca può, se lo ritiene necessario, agire sulla base della decisione del Consiglio di Amministrazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.