1. Dieses Übereinkommen liegt am Sitz der Vereinten Nationen in New York vom 1. Oktober 1980 bis zum Ablauf eines Jahres nach seinem Inkrafttreten für alle in Anhang A aufgeführten Staaten sowie die in Artikel 4 Buchstabe b bezeichneten zwischenstaatlichen Organisationen zur Unterzeichnung auf.
2. Staaten oder zwischenstaatliche Organisationen, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben, können Vertragsparteien des Übereinkommens werden, indem sie bis zum Ablauf von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Übereinkommens eine Ratifikations‑, Annahme‑ oder Genehmigungsurkunde hinterlegen.
1. Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati elencati nell’Allegato A e delle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 4 b) presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1° ottobre 1 980 fino alla scadenza di un termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ogni Stato firmatario ed ogni organizzazione intergovernativa firmataria può diventare Parte al presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della scadenza di un termine di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.