Soweit dies mit den geltenden, unter der Schirmherrschaft der Internationalen Fernmelde‑Union geschlossenen völkerrechtlichen Übereinkünften über das Fernmeldewesen, denen ein Mitglied als Vertragspartei angehört, vereinbar ist, behandelt jedes Mitglied den amtlichen Nachrichtenverkehr des Fonds wie den amtlichen Nachrichtenverkehr anderer Mitglieder.
Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale è parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.