1. Der Fonds geniesst Immunität gegenüber der Gerichtsbarkeit in jeder Art von gerichtlichen Verfahren, ausgenommen Klagen, die gegen den Fonds erhoben werden:
Derartige Klagen können nur bei den zuständigen Gerichten und an Orten erhoben werden, die der Fonds mit der anderen Partei schriftlich vereinbart hat. Ist jedoch über den Gerichtsstand keine Vereinbarung getroffen worden oder ist eine Vereinbarung über die Zuständigkeit eines derartigen Gerichts aus Gründen unwirksam, welche die gegen den Fonds klagende Partei nicht zu vertreten hat, so kann eine derartige Klage vor einem zuständigen Gericht an dem Ort erhoben werden, an dem der Fonds seinen Sitz oder einen Bevollmächtigten für die Zustellung oder Entgegennahme der Klagen hat.
2. Mitglieder, assoziierte internationale Rohstofforganisationen, internationale Rohstoffgremien oder ihre Teilnehmer oder Personen, die für diese handeln oder Ansprüche von ihnen herleiten, können nur in den in Absatz 1 bezeichneten Fällen gegen den Fonds klagen. Assoziierte internationale Rohstofforganisationen, internationale Rohstoffgremien oder ihre Teilnehmer können jedoch bei Streitigkeiten zwischen ihnen und dem Fonds von den besonderen Schlichtungsverfahren Gebrauch machen, die in Übereinkünften mit dem Fonds oder – für Mitglieder – in diesem Übereinkommen und in den vom Fonds beschlossenen Regeln und Vorschriften vorgesehen sind.
3. Ungeachtet des Absatzes 1 geniessen die Vermögenswerte des Fonds, wo und in wessen Besitz sie sich auch befinden, Immunität von der Durchsuchung, jeder Art der Pfändung, Beschlagnahme, Zwangsvollstreckung, jeder Form des dinglichen Arrests, der Verfügung oder einem sonstigen Rechtsverfahren, das die Auszahlung von Mitteln unterbindet oder die Verfügung über Rohstofflagerbestände oder Lagerscheine betrifft oder unterbindet, sowie von sonstigen einstweiligen Massnahmen, bevor ein nach Absatz 1 zuständiges Gericht ein rechtskräftiges Urteil gegen den Fonds erlassen hat. Der Fonds kann mit seinen Gläubigern vereinbaren, dass nur bestimmte Vermögenswerte des Fonds der Zwangsvollstreckung aus einem rechtskräftigen Urteil unterliegen.
1. Il Fondo gode dell’immunità di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:
Tali azioni possono essere intentate davanti l’organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l’altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l’azione contro il Fondo, tale azione può essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove è situata la sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l’avviso di azione giudiziaria.
2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte di Membri, organizzazioni internazionali di prodotto associate, organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti o da persone che agiscono per conto di essi e che detengono loro crediti salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia le organizzazioni internazionali di prodotto associate, gli organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle procedure speciali descritte dagli accordi conclusi con il Fondo, e se si tratta di Membri, dal presente Accordo e dai regolamenti adottati dal Fondo.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, od opposizione ed altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi o che riguarda o che impedisce l’alienazione di scorte di prodotti di base e warrants di stock, e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo può stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed. averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.