1. Vorbehaltlich der Bedingungen des Assoziierungsabkommens kann eine assoziierte internationale Rohstofforganisation von der Assoziierung mit dem Fonds zurücktreten, wobei sie jedoch alle ausstehenden Darlehen zurückzahlen muss, die sie vor dem Tag des Wirksamwerdens des Rücktritts vom Fonds erhalten hat. Die assoziierte internationale Rohstofforganisation und ihre Teilnehmer sind danach nur noch verpflichtet, die von dem Fonds vor diesem Tag in bezug auf ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds abgerufenen Beträge zu zahlen.
2. Endet die Assoziierung einer assoziierten internationalen Rohstofforganisation mit dem Fonds, so sorgt dieser nach Erfüllung der in Absatz 1 bezeichneten Verpflichtungen
1. Un’organizzazione internazionale di prodotto associata può, con riserva delle modalità e condizioni enunciate nell’accordo di associazione, ritirarsi dall’associazione con il Fondo, fermo restando che deve rimborsare tutti i prestiti in corso ricevuti dal Fondo stesso prima della data in cui entri in vigore il ritiro L’organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti continuano in seguito ad essere tenuti a soddisfare solamente le richieste del Fondo precedenti a tale data per quanto riguarda gli obblighi nei confronti del Fondo.
2. Quando un’organizzazione internazionale di prodotto associata cessa di essere associata con il Fondo, questo, dopo che gli obblighi specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati rispettati:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.